Hai una situazione di sovraindebitamento e sei iscritto nel CRIF?

Ecco alcune informazione che potranno esserti d'aiuto. A cura dell'Avv. Gianluca Mengoni

 

State riscontrando difficoltà nel restituire un prestito preso in banca o tramite una finanziaria? Molto probabilmente siete inseriti nell'elenco dei cattivi pagatori.

 

Le società finanziarie e le banche prima di erogarvi un credito raccolgono informazioni sulla vostra capacità di restituirlo tramite centrali rischi private e pubbliche.

 

Quelle private raccolgono dati per esposizioni da 0 a €31.246. Sono società di collegamento con il sistema bancario e sono create al fine di procurare alla banca e alle finanziarie che ne fanno parte un servizio il cui fine è ridurre i pericoli nella concessione del credito. Spesso però quando i loro dati sono imprecisi o non allineati alla situaione corrente posso causare problemi ai consumatori iscritti in queste liste. CRIF è la più conosciuta tra le centrali richio private.

 

Proprio in questi anni si sono segnalate problematiche relative alle inesattezze delle informazioni archiviate, le tempistiche di conservazione dei dati, la velocità di aggiornamento che hanno portato nel 2005 alla promulgazione del codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi coordinati da enti privati in materia di crediti al consumo e regolarità e affidabilità nei pagamenti.

Le regole di comportamento emanate rappresentano le condizioni sostanziali per la correttezza del trattamento dei dati personali da parte delle centrali di rischio private.

 

Alle centrali rischio pubbliche appartiene sostanzialmente la Centrale Rischi della Banca D’Italia che esamina posizioni aperte per mutui, prestiti ecc.. per importi superiori o pari a € 75.000

 

Tempi di conservazione delle informazioni in CRIF una volta iscritti.

Sia i cattivi che i buoni pagatori risultano registrati in CRIF.

Il codice deontologico regolamente il tempo di conservazione dei dati organizzati in questa maniera:

- Domanda di finanziamento: non superiore a 6 mesi dalla richiesta indispensabile per l'istruttoria oppure 1 mese in caso di rinuncia o bocciatura della stessa;

- Buoni pagatori, nessun ritardo: non superiore a 24 mesi dalla fine del rapporto;

- Cattivi pagatori, ritardi nei pagamenti di 2 rate poi recuperati: non superiore a 12 mesi dalla normalizzazione ma non devono esserci ulteriori inottemperanze o ritardi

- Cattivi pagatori, ritardi nei pagamenti superiori a 2 rate poi recuperati: non superiori a 24 mesi dalla normalizzazione senza ulteriori procrastinazioni.

- Cattivi pagatori, ritardi nei pagamenti non sanati: non superiori a 36 mesi dalla data dell'ultimo aggiornamento o de termine contrattuale del rapporto.

 

Come si ottiene la cancellazione da CRIF

Cancellazione automatica per i cattivi pagatori secondo i termini sopra riportati senza alcuna richiesta specifica. I buoni pagatori possono invece richiedere la cancellazione preventiva ai termini e il gestore deve provvedore ono oltre 90 giorni dalla richiesta. Spesso  per i buoni pagatori non è conveniente cancellarsi da CRIF in quanto storicità dell'utente ed i dati creditizi, in questo caso positivi, potrebbero comunque essere analizzati da finanziarie e banche.La cancellazione da CRIF non è automatica dopo il pagamento di rate scadute. CRIF e finanziarie devono essere tempestive nell'aggiornamento dei dati di un consumatore che abbia provveduto alla normalizzazione della propria morosità. Pur essendo inserito in CRIF, la riabilitazione del consumatore infatti è funzionale ad una successiva richiesta di finanziamento.

 

Iscrizione in CRIF avvenuta indebitamente o per errore: cosa fare?

Rivolgersi immediatamente alla finanziaria, banca o crif per una cancellazione tempestiva qualora l'inserimento nella banca dati sia stato illegittimo. E' possibile istituire un arbitrato bancario finanziario nel caso in cui la risposta conseguente alla domanda di cancellazione non sia soddisfacente e immediata. L'arbitrato bancario finanziario non è vincolante ma è sicuramente persuasivo. Se la soluzione stragiudiziale risulti vana ci si deve rivolgere al Giudice innescando un procedimento sommario regolamentato dall'art. 152 della legge sulla privacy 196/03

 

In caso di sovraindebitamento

Nell'impossibilità di regolarizzare i debiti si potrebbe organizzare una serie di transazioni a saldo e stralcio con i creditori; ciò potrà avenire solo tramite un'assistenza legale qualificata con successiva comunicazione a CRIF dei pagamenti prodotti.

 

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